Novità per le PMI: Crowdfunding e Credito di Imposta
Si amplia, per le aziende, la possibilità di raccolta fondi attraverso il crowdfunding con la legge di bilancio 2017 (comma 70 dell’art.1): non è più consentita alle sole StartUp e Pmi innovative, ma viene estesa a tutte le Pmi in modo da consentire l’accesso anche ai piccoli investitori non professionali.
Questo comporta anche l’applicabilità del regolamento Consob, delibera 26 giugno 2013, n.18592, modificata con quella n.19520 del 24.2.2016, relativo all’equity crowdfunding.
Le forme di crowdfunding (art.50-quinquies, Tuf) sono diverse:
- modelli di liberalità come il donation based, tipica dei progetti sociali o culturali
- reward based, quando il finanziatore riceve una qualche forma di premio, ad esempio preacquisto a prezzo ridotto del prodotto
- crowdfunding lending o peer to peer, quando sia prevista una remunerazione grazie agli interessi realizzati
- crowdfunding equity based, quando si ricorre al capitale di rischio, ossia alla partecipazione al capitale sociale dell’impresa.
Sono pertanto interessati:
- i soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali a rischio
- gli emittenti, cioè StartUp innovative e Pmi interessati alla raccolta di capitali
- i soggetti che vogliono investire capitali, sia quelli non professionali (retail) che quelli professionali, siano essi: privati (banche, imprese, istituti finanziari, ecc.) – imprese di grandi dimensioni (con ben definiti requisiti di bilancio, fatturato netto e soglia di fondi propri) – investitori istituzionali – clienti professionali pubblici (governo e Banca d’Italia).
Diverse sono anche le forme di imposta, non essendo sempre certa la tipologia dei beni o servizi che saranno realizzati. Solo nel caso di crowdfunding equity based, la fiscalità è del tipo azionaria.
Conclusione: maggiore possibilità e facilità per l’imprenditore di accedere alle risorse necessarie e scegliere il tipo di finanziamento.
Novità anche sul fronte del credito di imposta che potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono R&D su commissione di imprese residenti in UE o in Stati “collaborativi”; l’investimento può essere stato effettuato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ampliamento temporale, senza effetti sulle modalità di determinazione del credito di imposta).
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ogni beneficiario viene aumentato da 5 a 20 milioni di euro (ferma restando la condizione che l’ammontare minimo di investimento sia di almeno 30mila euro).
Gli investimenti ammissibili al beneficio sono relativi alle seguenti categorie:
- personale altamente qualificato impiegato in attività di R&D. Tra le spese ammesse figurano ora anche quelle riguardanti, genericamente, tutto il personale impiegato in attività di R&D
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio. Il credito di imposta del 50% vale per tutte le categorie di investimento ammissibili, comprese quote di ammortamento di strumenti di laboratorio e competenze tecniche (per i quali prima era del 25%).
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Tutte le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (per i soggetti solari: 2017), eccetto la modifica riguardante l’utilizzo del credito.
Buona lettura!
Da: “Il sole 24 ore” del 2 gennaio 2017, estratto da pag. 18 Titolo originale: “Crowdfunding per tutte le Pmi”, a firma: Pierpaolo Caroli e Agnese Menghi
Da: “Italia oggi” del 2 gennaio 2017, estratto da pag. 11 Titolo originale: “Crowdfunding esteso alle Pmi”, a firma: Bruno Pagamici
Da: “Il sole 24 ore” del 3 gennaio 2017, estratto da pag.31 – Titolo originale: “Ricerca e sviluppo: credito di imposta fino a 20 milioni”, a firma: Francesco Leone
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!