Articolo BA

Investimento in StartUp Innovative

La legislazione si aggiorna continuamente per favorire la costituzione e il finanziamento di StartUp innovative, e la stampa del mondo economico ne dà notizia per richiamare l’attenzione, nel merito, di potenziali industriali e sponsor.

Le StartUp innovative iscritte nell’apposito registro imprese (sezione speciale) nel 2012 sono arrivate a 8274. Il loro aumento numerico è stato sicuramente favorito dal decreto “crescita 2.0” che ha introdotto (1):

  • Semplificazioni per la loro costituzione: infatti, ora è possibile redigere l’atto costitutivo senza l’intervento di intermediari, utilizzando il modello Xml reperibile su una piattaforma ad hoc del Registro imprese e ricorrendo alla firma digitale. Questo fatto ha reso possibile sia l’immediata registrazione che l’annullamento dei costi di procedura, in quanto ha annullato il pagamento dei diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i diritti camerali;
  • Nessuna penalizzazione fiscale nel caso di “ricavi non congrui” o di perdita fiscale sistematica: cioè, non viene imputato un reddito minimo e una base imponibile per l’Irap; nessuna limitazione nemmeno per l’utilizzo del credito IVA (il limite per la compensazione è stato portato da 15 a 20 mila euro); nessuna maggiorazione Ires del 10,5%. Inoltre, per la forma Srl è possibile creare categorie di quote con particolari diritti, ricorrendo a meccanismi finanziari partecipativi, oppure offrire a mercato quote di capitale. Quando poi la perdita determinasse una riduzione di capitale superiore a 1/3, è possibile procedere alla loro riduzione entro il secondo esercizio successivo. Non solo, ma nel caso in cui questo intervento portasse a un capitale inferiore al minimo legale, è concessa la possibilità che l’assemblea deliberi il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Infine, alle società neo-costituite è data facoltà di cedere le proprie perdite, remunerate, alle società sponsor.

Per quanto attiene l’area del personale, è possibile assumere a tempo determinato, con contratti flessibili di durata di 3 anni: flessibili in quanto tale intervallo è splittabile in contratti di breve durata e rinnovabili ripetutamente senza limiti temporali (tale contratto è però prorogabile una sola volta per un ulteriore anno). Se, infine, il personale in forza supera le 5 unità, non è più necessario tener conto del rapporto fra contratti a tempo determinato e indeterminato.

L’iscrizione al Registro delle imprese, nella sezione speciale, e Italy Frontiers (http://startup.registroimprese.it/isin/home) costituiscono di per sé due fonti di pubblicità fruibili. Quest’ultima fonte è una piattaforma online riservato ai profili che le StartUp possono crearsi anche allo scopo di richiamare potenziali investitori.

Infine, attraverso Ice, è possibile ottenere assistenza a costi ridotti per quanto attiene gli aspetti normativi, societari, fiscali, immobiliari, contrattuali ecc…

Resta il fatto che i finanziamenti possono essere cercati anche attraverso campagne di Equity Crowdfunding, Venture Capitalist o Business Angels.

Sono Società Sponsor quelle aventi:

  • Un esercizio sociale coincidente con quello della Start-Up innovativa
  • Una partecipazione di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria
  • Una partecipazione agli utili
  • Azioni negoziate in un mercato regolamentato, o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno stato UE o in uno spazio economico europeo con cui l’Italia abbia un accordo sullo scambio di informazioni.

Buona lettura!

(1) Da:”Il Sole 24 ore”, “Start-up innovative, poker di aiuti”, del 18 dicembre 2017, pag. 28, a firma Paola Bonsignore, Pierpaolo Ceroli.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *